Che cosa dice il decreto.

Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 è uscito nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 ed entra in vigore il 30 settembre 2026[1]. Adegua il diritto italiano al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, l’AI Act, e dà attuazione alla delega della legge 132 del 2025. È diviso in due parti: la prima riguarda l’uso dell’IA da parte delle Forze di polizia, la seconda la responsabilità penale e civile. Qui ci occupiamo della seconda, perché è quella che tocca chi fa impresa.

Le cause per danni: che cosa si deve poter mostrare.

Le nuove regole processuali valgono per le azioni di risarcimento, contrattuali ed extracontrattuali, di un danno «cagionato nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale»[1]. Il giudice, su richiesta di chi dice di aver subito il danno e porta elementi che rendono verosimile la domanda, può ordinare all’altra parte, o a un terzo che li detiene, di esibire le prove sul funzionamento del sistema. Il decreto ne indica quattro tipi:

  • i registri previsti dall’articolo 12 dell’AI Act, cioè le registrazioni del funzionamento del sistema;
  • la documentazione del sistema di gestione dei rischi, prevista dall’articolo 9;
  • le informazioni pertinenti della documentazione tecnica, prevista dall’articolo 11;
  • i parametri e le modalità di supervisione umana, previsti dall’articolo 14.

L’ordine deve essere limitato a ciò che è necessario e proporzionato, e il giudice tutela i segreti commerciali. Chi non lo rispetta senza un giustificato motivo ne paga il prezzo nel processo: il giudice può trarne argomenti di prova e, se il rifiuto riguarda proprio i documenti dell’elenco, fa un passo in più[1].

«il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dall’istante»

— Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 — adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689 in materia di utilizzo dei sistemi di IA per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale (si apre in una nuova scheda), Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Un terzo che non esibisce ciò che detiene rischia invece una pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro[1].

Presunzione, conformità, assicurazione.

Due regole valgono quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi dell’AI Act. La prima interviene sul punto più difficile di queste cause, cioè dimostrare il collegamento fra la violazione e il danno[1]:

«il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria»

— Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 — adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689 in materia di utilizzo dei sistemi di IA per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale (si apre in una nuova scheda), Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

La seconda chiude una via d’uscita: la conformità del sistema all’AI Act, anche se certificata, «non esclude di per sé la responsabilità del convenuto»[1]. C’è poi una regola sull’assicurazione. Prima di fare causa, chi ha subito il danno può chiedere al presunto responsabile se è assicurato per quel danno: la risposta va data entro trenta giorni, con gli estremi del contratto e il nome della compagnia, e il danneggiato può agire direttamente contro l’assicurazione, nei limiti della polizza[1].

Le regole sulle cause per danni da intelligenza artificiale, articolo per articolo (decreto legislativo 160/2026).
ArticoloChe cosa prevedeQuando vale
16Il consumatore danneggiato può fare causa anche davanti al giudice del luogo in cui risiede.Ogni danno causato nell’utilizzo di un sistema di IA.
17Il giudice può ordinare di esibire registri, gestione dei rischi, documentazione tecnica e supervisione umana.Ogni danno causato nell’utilizzo di un sistema di IA.
18Il nesso causale fra violazione e danno è presunto, salvo prova contraria.Danno derivato dalla violazione di un obbligo dell’AI Act.
19La conformità all’AI Act, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità.Danno derivato dalla violazione di un obbligo dell’AI Act.
20Il presunto responsabile dice entro 30 giorni se è assicurato; il danneggiato può agire contro l’assicurazione.Ogni azione di risarcimento prevista dall’articolo 16.

Il nuovo reato e la responsabilità dell’impresa.

Il decreto aggiunge al codice penale l’articolo 437-bis[1]. Punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per progettare, addestrare, produrre e immettere sul mercato sistemi di IA ad alto rischio, oppure le misure di sorveglianza umana, quando ne deriva un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone. La pena sale se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato e si riduce se il fatto è commesso per colpa grave. È punito anche chi altera un sistema ad alto rischio, e l’utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana.

Poi estende la responsabilità delle imprese prevista dal decreto legislativo 231 del 2001, con il nuovo articolo 25-vicies[1]. Per il reato dell’articolo 437-bis l’ente risponde con una sanzione pecuniaria da seicento a mille quote. Per l’articolo 612-quater del codice penale — chi causa un danno ingiusto diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati con l’IA, reato introdotto dalla legge 132 del 2025[4] — da duecento a settecento quote. In entrambi i casi si aggiungono sanzioni interdittive, fra cui il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi[5].

Che cosa il decreto non dice, e dove resta incerto.

Fin qui il testo. Quello che segue serve a non fargli dire più di quello che dice.

  • Non è un elenco di adempimenti nuovi per chi usa l’IA. Secondo la nostra lettura cambia soprattutto che cosa succede in un processo quando un sistema ha causato un danno, o quando un obbligo dell’AI Act non è stato rispettato.
  • Il reato dell’articolo 437-bis riguarda solo i sistemi ad alto rischio. Per quelli elencati nell’allegato III dell’AI Act, però, gli obblighi dedicati si applicano dal 2 dicembre 2027, e per quelli dell’allegato I dal 2 agosto 2028, dopo il rinvio deciso con il regolamento (UE) 2026/1744[2]. Il decreto non dice come il reato si concili con obblighi non ancora applicabili: è una domanda da porre a un penalista, non una risposta che possiamo dare noi.
  • L’accesso alle prove vale per qualunque danno causato nell’utilizzo di un sistema di IA, non solo per i sistemi ad alto rischio. I documenti che il decreto elenca, però, vengono dagli articoli 9, 11, 12 e 14 dell’AI Act, che fanno parte delle regole sui sistemi ad alto rischio[2]. Per un chatbot o per un programma che legge documenti quei documenti potrebbero non esistere affatto, e il testo non dice che cosa succede in quel caso.
  • La presunzione del nesso causale scatta con la violazione di uno qualunque degli obblighi dell’AI Act, e alcuni valgono già. Dal 2 agosto 2026, per esempio, si applica l’articolo 50: chi fornisce un sistema che interagisce direttamente con le persone deve progettarlo in modo che sappiano di avere a che fare con un’IA, salvo che sia evidente[3].
  • Il decreto non si occupa dei poteri delle autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, che sono AgID e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale[1], né delle sanzioni amministrative: qui ci sono solo il processo civile e il diritto penale.
  • Questo non è un parere legale. Siamo uno studio che sviluppa software: per un modello organizzativo 231 o per una causa in corso servono un avvocato e, se c’è, l’organismo di vigilanza.

Come l’abbiamo verificato

Il testo del decreto è stato letto il 26 settembre 2026 nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, articolo per articolo, e le frasi citate vengono da lì. Le date del rinvio sui sistemi ad alto rischio vengono dal regolamento (UE) 2026/1744 pubblicato su EUR-Lex, quella dell’articolo 50 dalla pagina della Commissione europea. Prima di decidere, riapri le fonti in fondo alla pagina.

Che cosa conviene fare in azienda, adesso.

Nessuno di questi passi richiede di comprare qualcosa. Richiede di sapere che cosa usi e chi ne tiene traccia.

  1. 01
    Fai l’elenco dei sistemi di IA che usi.

    Non solo gli strumenti comprati come «intelligenza artificiale», ma anche le funzioni dentro programmi che hai già: un chatbot sul sito, lo smistamento dei curriculum, la lettura automatica delle fatture. Per ciascuno scrivi che cosa decide o propone, chi lo fornisce e chi controlla il risultato.

  2. 02
    Chiedi dove stanno i registri, e per quanto restano.

    Il giudice può ordinare l’esibizione anche al terzo che detiene le prove. Se i registri di funzionamento stanno sui server del fornitore, è il contratto a dire se e come li ottieni. Meglio saperlo adesso che il giorno in cui servono.

  3. 03
    Metti per iscritto dove interviene una persona.

    Fra le prove elencate ci sono i parametri e le modalità di supervisione umana, e un controllo fatto a voce non si può esibire. Chi approva, che cosa controlla, che cosa succede ai casi dubbi: sono poche righe in una procedura, ed è proprio ciò che il decreto chiede di poter mostrare.

  4. 04
    Controlla la polizza di responsabilità civile.

    Se qualcuno ti chiede se sei assicurato per un danno legato all’IA, hai trenta giorni per rispondere. Conviene chiedere prima al tuo broker se la polizza attuale copre anche i danni causati dall’uso di questi strumenti.

  5. 05
    Se hai un modello 231, aggiornalo con chi lo segue.

    Il nuovo articolo 25-vicies aggiunge due reati presupposto. Rivedere la mappatura dei rischi è compito di chi segue il modello: l’avvocato e l’organismo di vigilanza.

  6. 06
    Verifica se qualcosa rientra fra gli usi ad alto rischio.

    L’AI Act li elenca negli allegati I e III. Il rinvio al 2027 e al 2028 dà tempo, ma quel tempo serve a progettare controlli e documentazione, non a rimandare la domanda[2].

Dove c’entra uno studio di sviluppo software.

Non siamo uno studio legale e non rilasciamo pareri di conformità. La parte che ci riguarda è tecnica: un sistema che legge documenti o classifica dati deve poter mostrare che cosa ha fatto, e questo si decide quando lo si progetta, non dopo.

Quando applichiamo AI e OCR a compiti definiti, come leggere una fattura o estrarre dati da un documento, progettiamo insieme i controlli: dove serve una conferma umana, quali verifiche automatiche applicare, come segnalare i casi dubbi invece di farli passare in silenzio. Di chi sono codice e dati si mette per iscritto all’inizio, non si scopre alla fine. Kosynk Ristoranti, un prodotto nostro, legge così le fatture dei fornitori con OCR e AI.

Hai uno strumento di IA al lavoro e non sapresti dire dove finiscono i suoi registri? Parliamone.